Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia (CAEP)
Il Consiglio per gli affari economici è obbligatorio in ogni parrocchia (can. 537 del Codice di Diritto Canonico).
È l’organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione amministrativa della parrocchia.
Ha funzione consultiva. Coadiuva il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia. Approva il rendiconto consuntivo
Esprime il parere sugli atti di straordinaria amministrazione
Cura l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia.
È composto dal parroco che ne è il Presidente, e da almeno tre fedeli nominati dal parroco, sentito il parere del C.P.
I membri devono essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale.
Il CAEP è l’organismo parrocchiale specificamente deputato ad accompagnare le scelte relative all’amministrazione della parrocchia. Pur essendo pertanto un organismo con una valenza anche di carattere tecnico è costituito da fedeli ed è espressione della comunità cristiana. La sua costituzione è obbligatoria in forza della norma canonica (can. 537).
COMPITI
- coadiuvare il parroco nel predisporre la previsione di spesa della parrocchia, elencando le voci in riferimento a una ponderata programmazione pastorale e alle varie urgenze e necessità, individuando i relativi mezzi di copertura;
- dare il proprio parere sugli atti di maggiore importanza nell’ amministrazione ordinaria e su quelli di amministrazione straordinaria;
- svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione della comunità parrocchiale in ordine alla condizione economica dei suoi sacerdoti e di quanti altri sono a servizio della parrocchia, ottemperando anche alle norme assicurative e previdenziali e agli obblighi legislativi e fiscali dell’Ente Parrocchia;
- condividere con il parroco l’impegno della conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili e arredi di competenza parrocchiale, con particolare attenzione per il patrimonio storico e artistico;
- approvare alla fine di ciascun anno, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi inter-parrocchiali e diocesani, in particolare degli Istituti previsti dal can. 1274, per contribuire adeguatamente alle loro finalità.